E dopo quattro lunghi anni il microcredito tricolore ce l’ha fatta. Al termine di un lungo travaglio sono stati emanati (era l’ora) i regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, che, per la prima volta in Italia, introduceva “ufficialmente” il termine microcredito.
Con il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del primo dicembre, contenente il decreto 17 ottobre 2014, n. 176, a firma del ministro dell’Economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, sono disciplinate le modalità con le quali il microcredito potrà supportare l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e l’inserimento nel mercato del lavoro (Titolo I). I destinatari di tali finanziamenti saranno le attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzate in varie forme, da quella individuale a quella di società cooperativa. L’importante è che non siano in possesso della partita IVA da più di cinque anni, che non abbiano un numero di dipendenti superiore alle cinque unità nel caso di imprese e superiore a dieci nel caso di società. L’ammontare massimo dei prestito contemplati nella fattispecie è fissato in 25 mila euro e tale importo, in certi casi, può essere aumentato di 10 mila euro, mentre la durata massima è stabilità in 7 o 10 anni a seconda della loro finalità.
Oltre all’imprenditoria, il regolamento disciplina i finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (Titolo II) in favore di persone fisiche che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale. Il limite d’importo di questi finanziamenti è fissato a 10 mila euro e la durata non può oltrepassare i cinque anni. Gli enti erogatori dei finanziamenti sono quei soggetti iscritti nell’apposito elenco contemplato nell’articolo 111 del Testo Unico Bancario e dovranno erogare anche i servizi accessori e strumentali, come l’assistenza ed il monitoraggio dei soggetti finanziati. Riguardo al tasso applicato, il regolamento indica che il tasso effettivo globale applicato ai finanziamenti, comprensivo di interessi, spese e commissioni, deve essere “non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute”. Insomma, c’è voluto qualche anno, ma adesso il microcredito italiano è davvero sulla rampa di lancio.
Un Raggio di Luce, sin dalla sua nascita nel 2004, ha individuato nella microfinanza un settore fondamentale di intervento sia in Italia che all’estero perchè crediamo che sia importante garantire un accesso adeguato a servizi formali di microfinanza alle fasce di popolazione più vulnerabili ed escluse dai circuiti finanziari tradizionali e riconosciamo il forte legame presente tra la microfinanza, la promozione di processi di sviluppo e la riduzione della povertà.
Il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 introduceva per la prima volta in Italia ufficialmente il termine “microcredito”. Quattro anni dopo, sul numero 279 della Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il tanto sospirato regolamento. Insomma, c’è voluto qualche anno, ma adesso il microcredito italiano è davvero sulla rampa di lancio.
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